Art. 2.
(Interventi di prevenzione).

      1. Al fine di prevenire la diffusione delle malattie respiratorie il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano iniziative di informazione ed educazione sanitaria volte a:

          a) ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria negli ambienti confinati di vita e di lavoro;

          b) promuovere nella popolazione l'adozione di stili di vita sani e di comportamenti idonei a ridurre il rischio di contrarre malattie respiratorie;

          c) promuovere l'adesione alle campagne vaccinali antinfluenzali delle fasce di popolazione a rischio di contrarre infezioni delle vie respiratorie;

          d) promuovere la diagnosi precoce della sindrome da apnee ostruttive del sonno e della narcolessia e la diffusione dell'uso di ausili per la terapia respiratoria nei soggetti affetti da tali patologie, ai fini della riduzione degli incidenti stradali e degli incidenti sul lavoro e domestici.

 

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      2. Le aziende sanitarie locali organizzano, nell'ambito di ogni distretto, servizi volti a promuovere e a sostenere la cessazione della dipendenza dal fumo.